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Dimissioni da parte del Coordinatore in caso di persistente violazione

La Cassazione penale, ha trattato in seguito alla sentenza in esame la questione sulla responsabilità del Coordinatore per la sicurezza in cantiere. Di seguito alla morte di un operaio in un cantiere edile, dopo essere precipitato dall'alto. Con la seguente sentenza il tribunale condanna il legale rappresentante dell'impresa e il coordinatore per la sicurezza. La Corte d'Apello conferma la condanna per il rappresentante dell'impresa mentre assolve invece il coordinatore per la sicurezza, dopo essersi accertati che l'esecutore dei lavori si era impegnato formalmente per inscritto a custodire il cantiere sotto la sua esclusiva responsabilità, tenendo comunque sospesi i lavori fino alla completa acquisizione di tutti i documenti che attestassero la messa in sicurezza dello stesso. La stessa sentenza afferma inoltre che i lavori non furono sospesi, ma proseguirono a insaputa del coordinatore, con il conseguente infortuneo mortale. In seguito alla sentenza il rappresentante legale dell'impresa e ricorso alla Cassazione lamentando il diverso trattamento rispetto al coordinatore per la sicurezza. La Cassazione ritiene che nel caso in cui il coordinatore per la sicurezza percepisca la necessità di sospendere i lavori e non la ottenga, l'unica possibilità per esonerarsi da ogni responsabilità e quella di dimerttersi dall'incarico. Pertanto ha annullato la sentenza della corte d’appello che assolveva il coordinatore, con rinvio ad altra sezione della stessa corte d’appello.

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