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Nei piccoli cantieri torna il Coordinatore per la Sicurezza

Dal 18 agosto 2015, anche i piccoli cantieri con un rapporto uomini-giorno inferiore a dieci e in presenza di più imprese,ne bastano due, devono avere il coordinatore per la sicurezza. L’articolo 16 della legge n. 115 del 29 luglio 2015, entrata in vigore il 18 agosto 2015 ha modificato il punto g-bis) del comma 2 art. 88 del D. Lgs. 81/2008. In altre parole viene eliminata la norma che prevedeva che nei piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, non si applicasse il capo I (articoli da 88 a 104 bis). Il perché di questa modifica è dato dal fatto che l’Italia era sotto infrazione per non aver correttamente applicato la disposizione comunitaria. Era stato il decreto n. 69/2013 che aveva introdotto questa semplificazione in materia di coordinatore per la sicurezza che voleva escludere i piccoli interventi manutentivi dall’applicazione del capo 1, Titolo IV del D. Lgs 81/2008. La ragione di questa scelta era data dal fatto che trattandosi di piccoli lavori (inferiori, appunto, a dieci uomini giorno) i rischi erano accettabili e quindi si era ritenuto che il coordinatore per la sicurezza non fosse necessario. In modo indiretto la definizione di rischio accettabile era data dell’esiguità di questo tipo di interventi e per l’assenza di rischi specifici, così come individuati all’allegato XI del D. Lgs. 81/2008. Per il legislatore comunitario la stato italiano ha disatteso la direttiva in quanto, secondo l’Unione europea, il rischio non è dato dall’esiguità dei lavori, ma dalla possibile interferenza tra due o più imprese. Il coordinatore per la sicurezza, quindi, e rientrato in gioco.

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