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Urbanistica: approvazione piano di recupero

La competenza sulla pianificazione urbanistica è di esclusiva competenza del Consiglio comunale, anche quando è chiamato a deliberare su una proposta del competente dirigente e anche se questa è stata istruita tramite conferenza di servizio. Infatti, se tale modulo procedimentale ha sicuramente valenza ostativa nel caso in cui la conclusione non sia stata favorevole al proponente, non ha invece alcuna forza cogente e predecisionale rispetto alle statuizioni del Consiglio comunale. È solo a questi, infatti, che l'art. 42, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 riconnette le attribuzioni in merito all’adozione di: “programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”. Deve quindi ribadirsi come, stante le competenza in ordine ai “piani territoriali ed urbanistici”, sia la legge stessa ad attribuire al solo al Consiglio comunale l’adozione di tali strumenti, sia generali che attuativi, circostanza questa che rende infondata la censura proposta.

Bortolotti & Partners

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