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Dimissioni del coordinatore in caso di persistente violazione

La Cassazione penale, con la sentenza in esame, ha trattato della responsabilità del coordinatore per la sicurezza. Origine della vertenza è la morte di un operaio in un cantiere edile per caduta dall’alto. Con la sentenza, il Tribunale condanna il legale rappresentante dell’impresa e il coordinatore per la sicurezza. La Corte d’Appello conferma la condanna del rappresentante dell’impresa ma assolve il coordinatore per la sicurezza, per essere stato accertato che l’esecutore dei lavori si era formalmente impegnato per iscritto a custodire il cantiere sotto la sua esclusiva responsabilità, tenendo comunque sospesi i lavori fino a completata acquisizione della documentazione necessaria ad attestare la messa in sicurezza dello stesso. Ma la stessa sentenza della Corte d’appello afferma che appare verosimile che i lavori non furono sospesi, ma continuarono all’insaputa del coordinatore, con la conseguenza dell’infortunio mortale. Il rappresentante legale dell’impresa è ricorso alla Cassazione lamentando il diverso trattamento rispetto al coordinatore per la sicurezza. La Cassazione ha ritenuto che nel caso in cui il coordinatore per la sicurezza constati l’obiettiva necessità di sospendere i lavori e non la ottenga, per esonerarsi da responsabilità non ha strada diversa da quella di dimettersi dall’incarico. Pertanto ha annullato la sentenza della corte d’appello che assolveva il coordinatore, con rinvio ad altra sezione della stessa corte d’appello.

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