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Riscaldamento in condominio: scollegarsi e diventare autonomi

La Corte di Cassazione, con la Sentenza in esame ha precisato che all'interno del condominio è sempre possibile distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato. Per il distacco non è necessario il consenso degli altri condomini che continuano ad usufruire dell'impianto centralizzato, a patto che l'impianto non perda efficienza. Tuttavia occorre effettuare una precisazione circa le spese di manutenzione e gestione dell'impianto centralizzato:
-se l'impianto non perde di efficienza e non comporta aggravi di spesa agli altri condomini, il condomino che si distacca continua comunque a sostenere le sole spese per la manutenzione dell'impianto centralizzato dal momento che ne è comproprietario;
-se l'impianto comporta aggravi di spesa agli altri condomini, il condomino che si distacca deve anche continuare a contribuire al pagamento delle spese di gestione. Nel caso esaminato, la Cassazione ha respinto il ricorso di due condomini che, dopo il distacco, si erano visti addebitare la loro quota di spese del gasolio per il funzionamento dell'impianto. A detta dei giudici, le spese per il gasolio erano rimaste le stesse anche dopo il distacco dei due condomini e gli altri erano stati obbligati a pagare di più. La Corte ha ritenuto quindi di addebitare le spese per il riscaldamento anche ai due soggetti che si erano distaccati.
Bortolotti & Partners: http://www.studiotecnicobortolotti.it/ 

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