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La solidarietà tributaria tra coeredi

Uno dei coeredi rifiutava di provvedere al pagamento dell'imposta liquidata dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'apertura di una successione ereditaria. Asseriva, detto coerede, di essere tenuto al pagamento dell'imposta solamente in misura corrispondente alla quota di eredità ricevuta. Asseriva, che, essendosi trattato di successione testamentaria, ciascun erede dovevasi considerare obbligato al pagamento dell'imposta in relazione alla propria quota. Adita la competente commissione tributaria provinciale, il coerede si è visto accogliere l'opposizione ma la sentenza è stata poi riformata in sede di appello dalla commissione tributaria regionale. Il caso veniva sottoposto all'esame della Corte di Cassazione secondo la quale vige il principio di solidarietà circa il pagamento dell'imposta. Afferma la Suprema Corte che “può osservarsi che, in caso di successione e in base alla 1. n. 346 del 1990, nasce a carico di tutti i coeredi un'obbligazione tributaria solidale, avente a oggetto l'intero importo del tributo successorio, analogamente a quanto accade nel negozio traslativo posto in essere nei confronti di più acquirenti di un immobile. Il principio non è affatto derogato dalla circostanza che si sia trattato – come il ricorrente afferma – di una successione testamentaria, anziché legittima. L'art. 36 del d.lgs. cit. non distingue in proposito, mantenendo la solidarietà quale principio generale dell'intera imposta di successione, sicché tutti gli eredi sono ritenuti obbligati per la medesima prestazione nei riguardi dell'erario (art. 1292 c.c.)”.
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