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Parcheggi interrati: validità permesso al cambio di altezza

L'art. 9 (legge 24 marzo 1989 n. 122), consente di realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, solo se essi sono realizzati nel sottosuolo per l'intera altezza; ponendosi in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, è di stretta interpretazione e di rigorosa applicazione. La realizzazione, quindi, di autorimesse e parcheggi non totalmente al di sotto del piano naturale di campagna, è soggetta alla disciplina urbanistica dettata per le ordinarie nuove costruzioni fuori terra. Non può considerarsi una variazione essenziale rispetto al permesso di costruire il fatto che il parcheggio assentito, pur essendo completamente interrato come da progetto, sia stato realizzato ad una “profondità” diversa da quella prevista (nella specie a circa sessanta – settanta centimetri invece che ad un metro) consistendo la variazione in un interramento sempre totale e soltanto meno profondo.
Studio tecnico Bortolotti: http://www.studiotecnicobortolotti.it/

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