II reato urbanistico ha natura di reato permanente la cui consumazione ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell'attività edificatoria abusiva . La cessazione dell'attività si ha con l'ultimazione dei lavori per completamento dell'opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta (ad esempio mediante sequestro penale), con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l'accertamento del reato e sino alla data del giudizio. Inoltre, l'ultimazione dei lavori coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni quali gli intonaci e gli infissi. Entro tale preciso ambito deve dunque individuarsi il concetto di “ultimazione” che ha natura oggettiva e non può, pertanto, dipendere da valutazioni soggettive.
Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 5480 del 4 febbraio 2014.