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Obbligo di rilascio dell'autorizzazione Comunale per smaltimento rifiuti edili

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 5470 del 4 febbraio 2014. Nel caso in cui, oltre terre e rocce da scavo propriamente definibili come tali, in un impianto vengano trattati materiali di risulta edile, la questione della qualificabilità come sottoprodotti e non rifiuti dei materiali non si pone (né, quindi, la nuova disciplina derivante dall'art. 41-bis della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del c.d. Decreto “del Fare”, D.L. n. 69/2013, che introduce nell'ordinamento alcune disposizioni tese a disciplinare l'utilizzo, come sottoprodotti, dei materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, in deroga a quanto previsto dal D.M. 10 agosto 2012, n. 161, recante il regolamento per la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) ed è conseguentemente necessaria l'autorizzazione.

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