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Verbale per l’autovelox nullo, scoppiano le polemiche, ma il Comune a torto

Al Comune è sufficiente la visura al Pra per identificare il proprietario, pertanto il verbale per l’autovelox  e' da ritenersi nullo se notificato 90 giorni dalla rilevazione, e senza replica di giustificazione  da parte dell’ente dell’ente che ha accertato le infrazioni al Codice della Strada.
Infatti,   i ritardi di notifica  non possono ledere i diritti degli automobilisti sanzionati, come da sentenza 1189/15 – quinta sezione civile del giudice pace di Milano –  secondo cui è da ritenersi che la data della violazione di cui all’articolo 142 del Cds coincide con quella della rilevazione anche perché all’ente accertatore è sufficiente una visura al PRA , cui ha peraltro accesso immediato, per accertare il responsabile dell’illecito.
Nella fattispecie il magistrato onorario dottor Diego Perucchini ha accolto il ricorso del proprietario dell’autovettura avverso la multa elevata per eccesso di velocità accertata dallo strumento di rilevazione elettronica in quanto l’infrazione è del 7 giugno 2014, mentre la notifica del verbale è pervenuta al ricorrente soltanto il 20 novembre dello stesso anno e quindi oltre il termine di 90 giorni stabilito dal Codice della Strada.
E’ diversa solo l’ipotesi in cui il veicolo sia a noleggio ovvero in leasing, laddove invece è necessaria una dichiarazione del proprietario circa il nominativo dell’utilizzatore del veicolo: in tal caso il termine di novanta giorni decorre da giorno in cui l’amministrazione risulta messa in condizione di provvedere all’individuazione del trasgressore.

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