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M5S – Ombre su gestione rifiuti nel basso Lazio: Alfano non risponde

Roma – La discarica di borgo Montello, nota nel basso Lazio, sembra ormai essere diventata una bomba ecologica sulla quale davvero poco è stato scritto. Anche meno è stato fatto in termini di messa in sicurezza. Poi c'è il capitolo legato alla gestione dell'impianto e degli intrecci fra le società che si occupano del servizio rifiuti locale. Il Governo latita ed il ministro dell'Interno Angelino Alfano per ora non ha ancora dato risposte alle pressanti richieste di spiegazioni da parte dei parlamentari più attenti. Il M5S (attraverso i parlamentari Vacciano, Simeoni, Campanella, Morra, Endrizzi, Crimi) ha presentato un'interrogazione a risposta scritta in cui si fa un breve riassunto della vicenda storica e soprattutto giudiziaria del sito. “A quanto risulta agli interroganti, la discarica di borgo Montello, situata nel territorio comunale di Latina, è balzata alle cronache per due motivi: il primo è legato al disastro ambientale di cui questa zona è bersaglio, finalmente dimostrato dai dati Arpa del 2012 resi noti con un anno e mezzo di ritardo, i quali evidenziano superamenti delle concentrazioni in soglia di contaminazione relativamente a inquinanti organici ed inorganici sia nella zona della discarica che negli adiacenti campi agricoli; inoltre, la persistente ed ingiustificata irreperibilità della Asl locale nel produrre un documento di valutazione ufficiale del rischio impedisce alla comunità locale di conoscere i risvolti sanitari in maniera puntuale. Spiccano gli arresti di personalità di spicco delbusiness di rifiuti e discariche, che si sono succeduti nella prima metà del gennaio 2014. Due indagini, una nella provincia di Roma e l'altra a Milano, portano in risalto due nomi in particolare: Bruno Landi e Francesco Colucci. Il motivo che li lega è che il primo era l'amministratore delegato di Latina Ambiente SpA, il secondo è il Presidente del Consiglio di amministrazione di Unendo, socio al 49 per cento di Latina Ambiente mentre il restante 51 per cento è costituito da capitale pubblico del Comune di Latina; considerato che, a quanto risulta agli interroganti: Latina Ambiente è la società a cui è stata affidata la gestione della raccolta differenziata del territorio comunale del capoluogo pontino; il decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, all'articolo 34, comma 20, in vigore dal 1° gennaio 2013, si esprime in merito ai servizi pubblici locali di rilevanza economica con il fine di “assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento”, stabilendo che “l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”, relazione assente sul sito web del Comune di Latina, mentre è ancora visibile la delibera di approvazione dello schema di convenzione risalente al 15 ottobre 1997, in linea con la normativa comunitaria richiamata al comma 1 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Tuttavia, continuando al comma 21 dell'articolo 34, si evidenzia la richiesta da parte del legislatore che “Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013”. È da sottolineare che né sulla pagina web del Comune di Latina né su quello di Latina Ambiente si ravvisa una precisazione simile; il comma 1 dell'art 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 ricorda l'importanza del principio di libera concorrenza di “tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili”;
per principio di proporzionalità si intende anche ricorrere, da parte degli operatori economici, alla misura meno impegnativa ed assicurarsi che gli oneri sostenuti siano proporzionati agli obiettivi prefissati. Gli obiettivi di riferimento per la raccolta differenziata prefissati al comma 1 dell'art. 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 avrebbero dovuto attestarsi ad almeno “il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012”, mentre nella città di Latina si attesta, nel 2013, al 34,5 per cento, una percentuale di gran lunga inferiore al 65 per cento richiesto dalla normativa entro il 2012. Dunque, obiettivo mancato sia dall'ente responsabile, cioè il Comune, sia dalla società deputata alla raccolta dei materiali destinati al riciclo, cioè Latina Ambiente. Ciò, oltre a evidenziare negligenza in merito a politiche attuative del servizio da rendere alla cittadinanza destinataria delle esose tariffe, pone i due attori in contrasto con le disposizioni comunitarie;
il decreto-legge n. 138 del 2011, all'art. 3-bis, comma 1-bis, in vigore dal 1° gennaio 2014, recita “Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di Governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”. A tutt'oggi non risulta attivata alcuna competenza in merito al settore dei rifiuti urbani dell'ATO (ambito territoriale ottimale) 4 Lazio meridionale – Latina. Tuttavia, da una semplice ricerca sui motori di ricerca on line risulta che l'ATO4 a cui la città di Latina fa riferimento ha il solo fine di “di organizzare il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)”, dunque non ancora aggiornato all'obbligo imposto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 195, comma 1, lettera m), nel quale gli ATO vengono messi in relazione ai “criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali”;
a norma dell'art. 200, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel quale viene specificata organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, si legge: “Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m)”. Dal piano rifiuti della Regione Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2012, n. 14, non si evince l'entrata in vigore di alcuna legge che prevede la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali impedendo, di fatto, di chiarire la natura delle relazioni tra gli enti che darebbe modo di individuare facilmente eventuali responsabilità a livello locale;
all'articolo 205 dello stesso decreto legislativo, il comma 3 recita: “Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni”, ossia viene sanzionato l'ATO che tuttavia non è ancora stato individuato, il quale poi dovrebbe rifarsi a sua volta sui Comuni che esso stesso comprende;
dal bilancio di esercizio 2012, di Latina Ambiente, in particolare dalla relazione della società di revisione Mazars SpA, in data 15 ottobre 2013, si legge, in relazione al patrimonio netto della società alla data del 31 dicembre 2012, “l'esistenza di una incertezza significativa che può far sorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale della Società, e di conseguenza la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività o far fronte alle proprie passività nel normale corso della sua attività”; inoltre “le procedure di revisione (…) non hanno potuto essere conclusive in quanto non risultano adeguatamente formalizzati strumenti, quali previsionali, atti a dimostrare la sussistenza di una ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali al fine di recuperare l'intero importo dei crediti in questione” ed in fine “a causa della rilevanza delle limitazioni alle nostre verifiche e degli effetti connessi alle incertezze descritte (…) non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio della Latina Ambiente SpA al 31 dicembre 2012”;
considerando Latina Ambiente, dal lato meramente contabile della gestione aziendale, è d'obbligo osservare che per il bilancio d'esercizio 2011 il giudizio dei revisori è lo stesso che segue la scia della relazione del collegio sindacale: «Alla luce dell'attività di vigilanza da noi svolta e sulla base dei documenti sottoposti dall'Organo Amministrativo: a nostro giudizio, il bilancio della “Latina Ambiente SpA” per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, nel suo complesso, non è stato redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della stessa, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio»;
la figura dell'amministratore delegato, oltre ad essere scelta sulla base di un rapporto fiduciario che intercorre tra potere esecutivo e proprietà, è la sintesi della capacità di effettuare scelte manageriali ed organizzative opportune ed economicamente convenienti tutelando al meglio e perseguendo l'obiettivo della realizzazione degli interessi della società. A parere degli interroganti sembra improbabile che l'assemblea dei soci, con il Comune di Latina al 51 per cento, non si sia resa conto della duplice veste di Landi, ossia amministratore di Latina Ambiente gestore della raccolta differenziata all'interno del territorio del Comune, socio e amministratore delegato della società controllata Ecoambiente, che invece guadagna all'aumentare dei conferimenti di rifiuti indifferenziati provenienti dalla stessa area comunale, senza considerare le recenti implicazioni penali che la riguardano, nonostante esistano alcuni articoli del codice civile (2391-2395) che individuano le diverse responsabilità dell'amministratore delegato;
si configura, a causa dell'inadempienza della società Latina Ambiente nei confronti degli obiettivi di raccolta differenziata obbligatori ex art. 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006, un danno alle utenze che sono state obbligate nel tempo ad esborsi sempre maggiori sulla tariffa del servizio, poiché la quantità di rifiuto indifferenziato, da sottoporre a trattamento e smaltimento in discarica, è andato mediamente aumentando nel tempo; questo ha di conseguenza fatto lievitare i costi di smaltimento dello stesso anche alla luce del tributo, chiamato Ecotassa dovuto alla Regione Lazio (legge regionale n. 42 del 1998), secondo quanto stabilito dall'art. 3, commi 24-40, della legge n. 549 del 1995;
per tutta questa serie di motivi, è stato presentato un esposto alla Corte dei conti da un singolo cittadino residente nella città di Latina, con la finalità ultima di appurare a quali persone o organi amministrativi appartengono le responsabilità economiche attraverso la quantificazione del danno erariale,

si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti; quali strumenti di controllo amministrativo, ed eventualmente sanzionatorio, abbia a disposizione affinché gli enti locali inadempienti, verso obiettivi e termini già previsti dalla legge, si attivino al fine di rispettarli; se abbia una visione d'insieme sul territorio nazionale e di conseguenza se sia a conoscenza della frequenza con cui si realizzano situazioni analoghe; quale sia la soluzione al problema della commistione tra gestione del pubblico e l'interesse privato, a connotazione criminale, nelle società che gestiscono servizi di pubblica utilità per gli enti locali, quale la gestione dei rifiuti solidi urbani.

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