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Ustica – Dopo 33 anni la sentenza: per la Cassazione è stato un missile

Come è storicamente noto, il 27 giugno 1980 il DC9 Itavia in viaggio da Bologna a Palermo scomparve dagli schermi radar nei pressi dell'aeroporto di Palermo, precipitando in mare nelle acque di Ustica.
La vicenda si è protratta per oltre trent'anni, fra verità, mezze verità, menzogne, mezze menzogne, depistaggi e morti misteriose, oltre a quella delle 81 persone a bordo dell'aereo.
E dopo oltre trent'anni la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza definitiva sul caso: la causa che ha determinato la perdita del DC9 Italia è da attribuire ad un missile e lo Stato è condannato al risarcimento delle famiglie delle vittime per non essere stato in grado di garantire – con gli adeguati controlli radar sia militari che civili – la sicurezza delle rotte aeree per i voli dell'aviazione civile. E' la prima sentenza definitiva di condanna e di risarcimento, e la prima attestazione della verità che da anni non pochi vanno affermando, dopo una serie di annullamenti e archiviazioni di processi penali. Una sentenza che però rimane di fatto incompleta: da chi è stato fatto partire il missile? Per ordine di chi? Chi sono i mandanti della strage di Ustica?
La sentenza numero 1871 della 3a Sezione Civile della Corte di Cassazione rimane in ogni caso un passo importante, pur non costituendo di fatto la parola “fine” della vicenda. Importante è il fatto che siano stati respinti i ricorsi del Ministero della Difesa e del Ministero dei Trasporti, che volevano mettere in discussione il diritto dei familiari al giusto risarcimento. Una sconfitta per l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha insistito per anni sulla “ingiusta pretesa” delle famiglie delle vittime di Ustica, proponendo la prescrizione del reato e la conseguente negazione di omissione di condotta doverosa in difetto di prova circa l'effettivo svolgimento dell'evento.
La Corte di Cassazione ha stabilito l'obbligo delle amministrazioni di assicurare la sicurezza dei voli, motivando ben oltre ogni dubbio la tesi del missile accolta dalla Corte di Appello di Palermo nel primo verdetto sui risarcimenti ai familiari delle vittime, depositato il 14 giugno 2010.
Quanto alla prescrizione, il motivo è stato giudicato semplicemente infondato. Secondo quanto scrive la Corte di Cassazione, l'evento stesso dell'avvenuta vicenda della strage di Ustica dimostra oltre ogni ragionevole dubbio la violazione della norma cautelare.
La Corte Suprema stabilisce che in relazione alla domanda risarcitoria della compagnia aerea Itavia contro gli stessi ministeri, più quello dell'Interno, è stato affermato che “L'omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l'esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell'evento. Una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa, e appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo”. In proposito, i supremi giudici sottolineano che non “é in dubbio che le Amministrazioni avessero l'obbligo di garantire la sicurezza dei voli“.

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